Impianti fotovoltaici. Non ci si ferma nemmeno per l’agrivoltaico avanzato (pannelli sospesi, ndr). Cosi lo afferma il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso di un question time alla Camera del 22 maggio, rispondendo a un’interrogazione presentata dal gruppo parlamentare Fratelli d’Italia (di cui il ministro fa parte).
Impianti fotovoltaici: quali impianti sono esclusi dal divieto assoluto d’installazione?
- Impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree classificate come agricole dai vigenti piani urbanistici.
- Impianti ubicati in aree agricole non produttive. (Le procedure sono in corso).
- IL Divieto è previsto dall’articolo 5 del Decreto Agricoltura (D.Lgs. n. 63/2024 G.U. n. 112 del 15/05/2024).
Impianti fotovoltaici: i limiti
L’articolo 5, comma 1, del decreto “Agricoltura” (vedi ItaliaOggi del 3, 7 e 16/05/2024), che integra l’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, limita l’installazione:
- Di impianti fotovoltaici, con moduli posti al suolo e in aree classificate come agricole dai vigenti piani urbanistici, solo ad alcune zone, cioè luoghi dove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, interventi di ristrutturazione, rinforzo o ricostruzione integrale di impianti già installati, purché non comportino un aumento della superficie occupata.
Sono inoltre consentite cave e miniere cessate, non sono state recuperate o sono abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, ovvero porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
L’installazione è consentita nei luoghi e negli impianti a disposizione delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano e dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria, nonché delle società concessionarie delle strade a pedaggio, nonché nei luoghi e negli impianti a disposizione delle società di gestione degli aeroporti all’interno del complesso aeroportuale. Compresi quelli appartenenti agli aeroporti delle isole minori e alle aree limitrofe alla rete autostradale per una distanza non superiore a 300 metri.
L’installazione è consentita in aree all’interno di stabilimenti e stabilimenti industriali, nonché in aree agricole classificate i cui punti si trovano a non più di 500 metri dallo stesso stabilimento.
Il divieto non si applica ancora agli impianti destinati a costituire una Comunità delle energie rinnovabili (Cer), ai progetti che attuano il Piano nazionale di risanamento e resilienza (Pnrr) e il Piano nazionale di investimenti complementare al Pnrr (Pnc).
In altre parole…
È vietato il fotovoltaico:
- A terra nelle aree agricole produttive;
- Nei siti sottoposti a bonifica, compresi i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e di Interesse Regionale (SIN);
- In siti orfani e in aree classificate come agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da aree industriali, artigianali e commerciali
Sono altresì vietate le aree che non sono comprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela paesaggistica né si trovano all’interno della fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri).