Investimenti 4.0. Non potrà essere più gestito in autonomia dall’impresa, il riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in Beni nuovi 4.0 e in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design. Lo prevede il nuovo regime agevolativo approvato dal ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit).
Le imprese devono essere sottoposte e un rigoroso processo di monitoraggio attraverso comunicazioni preventive e definitive (il cui destinatario, oltre a Mimit, è anche il GSE) sia per quanto riguarda l’ammontare degli investimenti ammissibili che per la presunta distribuzione del bonus negli anni (previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. 39/2024).
Investimenti 4.0: il modello di comunicazione
Il modello di comunicazione dei dati e altre informazioni sull’applicazione dei bonus, dovrà essere trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, oltre alla presunta fruizione negli anni del credito (fino al 2028 massimo).
Il modello dovrà essere inviato anche al termine degli investimenti per aggiornare le informazioni in precedenza comunicate. Quindi, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2023 al 29 marzo 2024, il modulo dovrà essere trasmesso solo dopo il completamento degli investimenti.
Questo modello è stato approvato dal Mimit con il decreto direttivo del 25 aprile 2024. Si tratta di un provvedimento che consente alle imprese di sbloccare la compensazione dei crediti d’imposta sospesa con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024.
Nuovo regime
È il decreto del 25 aprile 2024 combinato con l’art. 38 del decreto legislativo n. 19/2024, che regola le norme di utilizzo del credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0.
Ricordiamo che i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 hanno caratteristiche molto simili, tra cui:
- La regola di accesso;
- Il monitoraggio stretto da parte del Mimit e del Gse. Questo monitoraggio riguarda gli investimenti ammissibili sia a livello qualitativo che quantitativo, nonché alla reale utilità del bonus che esce dall’ambito di competenza dell’azienda e passa a quello del Ministero.
Invece, l’art. 6 del decreto legge n. 39/2024 condiziona la fruizione dei bonus per investimenti in beni strumentali (commi 1057-bis-1058-ter, legge 178/2020) e dei bonus per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (commi 200-202, legge 160/2019) incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, alla comunicazione da parte delle imprese in via preventiva dell’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, della presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione, nonché all’aggiornamento della medesima comunicazione a seguito del completamento degli investimenti già realizzati fino al 29/3/2024.