Ricerca e sviluppo. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica sarà nuovamente attivo da giugno 2024. Dal 15 maggio 2024 è possibile consultare l’Albo dei certificatori del credito, inoltre è operativa la piattaforma informatica con la quale le aziende che hanno fatto o intendono fare investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione potranno selezionare il certificatore.
Ricerca e sviluppo: compito dei certificatori
I certificatori del bonus ricerca e sviluppo avranno la funzione di certificare il programma di investimenti e convalidare il riconoscimento del credito d’imposta. Si tratta quindi di un passo necessario, come auspicano gli operatori, riavviare la procedura ministeriale che consenta l’accesso alle agevolazioni fiscali che permettono di finanziare gli investimenti.
Ricerca e sviluppo: richiesta e caricamento della certificazione
Le aziende interessate potranno avvalersi della possibilità di richiedere una certificazione preventiva che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da realizzare, nonché delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica.
Quindi, attraverso il portale, i certificatori potranno, a partire dal 5 giugno 2024, caricare le certificazioni richieste dalle aziende e loro rilasciate. Inoltre, lo stesso dipartimento renderà disponibile verso il mese di maggio il modello di certificazione da utilizzare, nonché le linee guida che il certificatore dovrà rispettare per la corretta applicazione del credito d’imposta.
È quanto previsto dal decreto dirigenziale 15 maggio 2024, n. 7293, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso.
Che cosa deve contenere la certificazione?
La certificazione, la cui veridicità è verificata dal Ministero, deve contenere:
- Informazioni sulle capacità organizzative e tecniche dell’azienda richiedente la certificazione o dei soggetti esterni ai quali è stata affidata l’indagine, per attestarne l’adeguatezza;
- La descrizione dei progetti o sottoprogetti completati o in esecuzione e le diverse fasi ad essi inerenti ovvero, nel caso di investimenti non ancora realizzati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da avviare;
- Le ragioni tecniche in base alle quali si certifica la sussistenza dei requisiti per avere diritto al credito d’imposta o al riconoscimento dell’aumento di aliquota;
- La dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte dell’organismo di certificazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi;
- Tutte le informazioni aggiuntive e gli altri elementi descrittivi che l’ente certificatore ritiene utili per la rappresentazione completa della fattispecie delle prestazioni.
Si ricorda che la certificazione ha effetti vincolanti per l’amministrazione finanziaria (non è impugnabile) in relazione alla qualificazione delle attività relative a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo e innovazione.