ZES unica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sblocca il credito d’imposta per le imprese che investono nelle singole zone economiche del Mezzogiorno. Parliamo di un intervento da 1,8 miliardi di euro stanziati con il decreto Sud dello scorso settembre.
Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, dal 12 giugno al 12 luglio 2024 sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle previste da sostenere fino al 15 novembre 2024.
È quanto prevede il decreto attuativo ZES Unica del 16 maggio 2024.
ZES unica: i beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, tutte le imprese, operative o stabilite nella singola ZES, nell’acquisizione dei beni strumentali indicati all’articolo 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree assistite di:
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria:
- Siderurgica
- Carbonifera e della lignite
- Trasporti
Esclusi anche i settori:
- Magazzino
- Supporto ai trasporti e delle relative strutture
- Produzione, stoccaggio, distribuzione di energie e infrastrutture energetiche
- Banda larga
- Creditizio, Finanziario e assicurativo.
Inoltre, secondo l’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, l’agevolazione non si applica alle imprese che si trovano in:
- Stato di liquidazione
- Scioglimento
- Difficoltà
ZES unica: investimenti ammissibili
Sono agevolabili:
- Investimenti che fanno parte di un progetto di investimento iniziale definito dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, effettuato dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativo all’acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di nuove strutture, macchinari e attrezzature varie destinate a strutture produttive che già esistenti o in costruzione nella ZES unica, nonché l’acquisto di terreni e l’acquisizione, costruzione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva cui si riferisce l’articolo 2 , comma 4.
- Gli investimenti in beni strumentali di cui al comma 1 sono ammissibili anche se si riferiscono a beni già utilizzati dal cedente o da altri soggetti per l’esercizio di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, punti 49, 50, 51 e 14 del regolamento (UE) N.651/2014, del 17 giugno 2014.
- Il valore dei terreni e dei fabbricati ammissibili non può superare il 50% del valore totale dell’investimento agevolato.
- Sono ammissibili soltanto le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali non deve sussistere alcun rapporto di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile, e comunque effettuate a condizioni di mercato.
Fatto salvo il superamento del limite complessivo di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, il credito d’imposta sarà commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicato al comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.
ZES Unica: le misure
Il credito d’imposta è determinato in misura massima per le grandi imprese dal consenso dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e in particolare:
a) Per gli investimenti realizzati nelle regioni Calabria, Campania, puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del 40% de costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
b) Per investimenti realizzati nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
c) Per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna, nelle misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale;
d) Per investimenti realizzati nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
I Progetti:
a) Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro; i massimali di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
b) Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiore a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole – medie Punto 19 (18) degli orientamenti in materia di Stato a finalità regionale.
c) Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiore a 50 milioni di euro, l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’importo di auto corretto, art. 2, del punto 20 del regolamento (UE) n.651/2024.
ZES unica: la certificazione
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostegno delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile predisposta dalla società devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti.
Per le società che non sono tenute per legge al controllo contabile, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio , N. 39.
Il revisore legale dei conti o la società di revisione dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010, e in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants.
La ZES unica è cumulabile?
Il credito d’imposta ZES unica può essere cumulato con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato finalizzati agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. (art.14, comma 14, regolamento UE n.651/2014 della commissione).
Cumulabilità con il credito d’imposta 4.0
È consentito il cumulo con i crediti d’imposta per l’acquisizione di nuovi beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali, legati all’Industria 4.0, trattandosi di disposizioni fiscali generali, purché non vengano superati i costi effettivamente sostenuti.
Nota
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici disponibili presso l’Agenzia delle Entrate (art. 17 del dl 9 luglio 1997, n.241).