Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta è necessario l’effettivo mantenimento delle spese qualificate e la loro corrispondenza ai documenti contabili predisposti dalla società Specifica attestazione del responsabile della revisione legale dei conti.
Se il credito riconosciuto supera i 150.000 euro, il bonus potrà essere utilizzato solo dopo un sopralluogo relativo ad un controllo antimafia. Queste sono alcune delle indicazioni contenute nei termini dell’Agenzia delle Entrate.
Il decreto n. 262747 dell’11 giugno 2024, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, consente alle imprese della Zona Economica Speciale Unica (ZES) del Sud Italia di inviare richieste al Governo per ottenere i crediti d’imposta concessi alle strutture produttive che già esistono o sono costruiti da zero. Ai sensi di tale regolamento (cfr. ItaliaOggi, 6 dicembre 2024), vengono inoltre forniti un modello e le relative istruzioni per l’invio delle comunicazioni relative ai corrispettivi. Dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 (spesa complessiva 1,8 miliardi di euro) si applica l’articolo 11. L’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale Affari europei del 17 maggio 2024, concordato con il Forum economico europeo, dà attuazione al credito d’imposta 5.0. Informazioni aggiuntive o corrette possono essere inviate tra il 31 luglio 2024 e il 22 gennaio 2025.
Zes unica: modello di comunicazione
E composto da:
– Frontespizio, contenente i dati dell’impresa, i dati del rappresentante legale, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
– Quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
– Quadro B, contenente i dati della struttura produttiva;
– Quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
– Quadro D, contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis;
- Quadro E, con gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione.
Zes unica: Invio della comunicazione
Dopo l’invio della comunicazione, da parte delle imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania,Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, effettuata esclusivamente con modalità telematiche, entro cinque giorni, le Entrate mettono a disposizione di chi ha trasmesso il modello,
nell’area riservata del proprio sito, la ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto. Quest’ultimo avviene, in particolare, quando:
– il richiedente non è titolare di partita Iva:
– gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella banca dati dell’Agenzia;
- il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati (tale controllo non si effettua nel caso in cui la struttura non è ancora impiantata nella Zes unica). E considerata tempestiva la comunicazione trasmessa entro la scadenza dei termini (entro il 12 luglio 2024) e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termint.
Zes unica:
Per gli investimenti che non sono stati effettuati al momento della presentazione delle informazioni o per i quali non è stata ricevuta la relativa fattura elettronica in pari data e/o non è stato emesso il certificato, la normativa prevede il periodo dal 31 luglio 2024 e prima del 17 gennaio 2025 (ultimo supplemento Il messaggio sostituisce tutti i messaggi precedentemente inviati).
Il plafond generato dalla comunicazione integrativa, dell’importo dovuto, potrà essere utilizzato per la parte corrispondente all’investimento per il quale è stato emesso il certificato e ricevuta la relativa fattura elettronica, a partire dal giorno lavorativo successivo all’emissione della stessa. ricevuta specifica del certificato.