{"id":1277,"date":"2024-05-20T15:44:13","date_gmt":"2024-05-20T13:44:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.zerof24.it\/?p=1277"},"modified":"2024-05-20T15:47:11","modified_gmt":"2024-05-20T13:47:11","slug":"zes-unica-decreto-attuativo-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.zerof24.it\/blog\/zes-unica-decreto-attuativo-2024\/","title":{"rendered":"ZES unica: decreto attuativo 2024"},"content":{"rendered":"
ZES unica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze<\/a> sblocca il credito d’imposta <\/strong>per le imprese che investono nelle singole zone economiche del Mezzogiorno<\/strong>. Parliamo di un intervento da 1,8 miliardi<\/strong> di euro<\/strong> stanziati con il decreto Sud dello scorso settembre.<\/p>\n Per accedere al contributo sotto forma di credito d\u2019imposta, <\/strong>dal 12 giugno al 12 luglio 2024<\/strong> sar\u00e0 necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate<\/a> l’importo delle spese ammissibili sostenute dal 1\u00b0 gennaio 2024<\/strong> e quelle previste da sostenere fino al 15 novembre 2024.<\/strong><\/p>\n \u00c8 quanto prevede il decreto attuativo ZES Unica del 16 maggio 2024.<\/p>\n Possono accedere al credito d’imposta, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, tutte le imprese, operative o stabilite nella singola ZES<\/strong>, nell’acquisizione dei beni strumentali indicati all’articolo 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree assistite di:<\/p>\n L\u2019agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell\u2019industria:<\/strong><\/p>\n Esclusi anche i settori:<\/strong><\/p>\n Inoltre, secondo l\u2019articolo 2, punto 18\u00a0 del regolamento (UE) n. 651\/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, \u00a0l\u2019agevolazione non si applica alle imprese che si trovano in:<\/strong><\/p>\n Sono agevolabili: <\/strong><\/p>\n Fatto salvo il superamento del limite complessivo di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, il credito d’imposta sar\u00e0 commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicato al comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro<\/strong>. Per gli investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.<\/p>\n Il credito d\u2019imposta \u00e8 determinato in misura massima per le grandi imprese dal consenso dalla vigente Carta degli \u00a0aiuti a finalit\u00e0 regionale 2022-2027 e in particolare:<\/p>\n a) Per gli investimenti realizzati nelle regioni Calabria, Campania, puglia,<\/strong> con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia<\/strong> nella misura del 40%<\/strong> de costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;<\/p>\n b) Per investimenti realizzati nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna,<\/strong> con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del 30%<\/strong> dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;<\/p>\n c) Per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna<\/strong>, nelle misura massima, rispettivamente del 50%<\/strong> e del 40%<\/strong>, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalit\u00e0 regionale;<\/p>\n d) Per investimenti realizzati nelle zone assistite della regione Abruzzo <\/strong>indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalit\u00e0 regionale 2022-2027 nella misura del 15%<\/strong> dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.<\/p>\n a) Per i progetti di investimento con costi ammissibili<\/strong> non superiori a<\/strong> 50 milioni di euro<\/strong>; i massimali di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese <\/strong>e di 20 punti percentuali per le piccole imprese<\/strong>.<\/p>\n b) Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili<\/strong> superiore a<\/strong> 50 milioni di euro<\/strong>, le intensit\u00e0 massime di aiuto per le grandi imprese<\/strong> si applicano anche alle piccole – medie <\/strong>Punto 19 (18) degli orientamenti in materia di Stato a finalit\u00e0 regionale.<\/em><\/p>\n c) Per i progetti di investimento con costi ammissibili<\/strong> superiore a<\/strong> 50 milioni di euro<\/strong>, l\u2019importo dell\u2019aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell\u2019importo di auto corretto, art. 2, del punto 20 del regolamento (UE) n.651\/2024.<\/p>\n Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta<\/strong>, l’effettivo sostegno delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile predisposta dalla societ\u00e0 devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti.<\/p>\n Per le societ\u00e0 che non sono tenute per legge al controllo contabile<\/strong>, la certificazione \u00e8 rilasciata da un revisore legale o da una societ\u00e0 di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio , N. 39.<\/p>\n Il revisore legale dei conti o la societ\u00e0 di revisione<\/strong> dei conti<\/strong> osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell\u2019articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010, e in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell\u2019International Federation of Accountants.<\/p>\n Il credito d’imposta ZES unica pu\u00f2 essere cumulato con aiuti de minimis<\/strong> e con altri aiuti di Stato finalizzati agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il \u200b\u200bsuperamento dell’intensit\u00e0 o dell’importo di aiuti pi\u00f9 elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. (art.14, comma 14, regolamento UE n.651\/2014 della commissione).<\/p>\n \u00c8 consentito il cumulo con i crediti d\u2019imposta per l\u2019acquisizione di nuovi beni strumentali<\/strong> nuovi<\/strong>, sia materiali che immateriali, legati all\u2019Industria 4.0<\/strong>, trattandosi di disposizioni fiscali generali, purch\u00e9 non vengano superati i costi effettivamente sostenuti.<\/p>\n Il credito d’imposta pu\u00f2 essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24<\/strong> esclusivamente attraverso i servizi telematici disponibili presso l’Agenzia delle Entrate<\/a> (art. 17 del dl 9 luglio 1997, n.241).<\/p>\n <\/p>\n <\/a><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" ZES unica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sblocca il credito d’imposta per le imprese che investono nelle singole zone economiche del Mezzogiorno. 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ZES unica: investimenti ammissibili <\/strong><\/h2>\n
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ZES Unica: le misure <\/strong><\/h2>\n
I Progetti: <\/strong><\/h3>\n
\u00a0<\/strong>ZES unica: la certificazione <\/strong><\/h2>\n
La ZES unica \u00e8 cumulabile?<\/strong><\/h2>\n
Cumulabilit\u00e0 con il credito d\u2019imposta 4.0<\/strong><\/h3>\n
Nota<\/strong><\/h2>\n